La Legge del più forte
rubrica mensile a cura di Luca Picotti
È stato pubblicato di recente un interessante decreto del Tribunale di Milano, sez. quindicesima specializzata impresa, del 27 maggio 2025, avente ad oggetto un caso di scioglimento di società. Nell’affrontarlo, il Tribunale si è soffermato, anche se solo in via laterale, su alcuni profili del d.l. 21/2012, a riprova della sempre più profonda rilevanza dei poteri speciali nelle dinamiche privatistiche e societarie – con elementi embrionali di private enforcement, frontiera che l’Osservatorio Golden Power sta monitorando da tempo.
La vicenda vede come protagonista una holding composta da due soci al 50%, a capo di un gruppo industriale multinazionale attivo nel settore della produzione di sistemi integrati in gomma e termoplastiche per il passaggio di fluidi industriali e idraulici, con più di 4.800 dipendenti, sedi in 94 paesi e un fatturato consolidato pari nel 2023 a poco meno di 650 milioni di euro.
La società era amministrata, secondo i patti parasociali, da un consiglio di amministrazione composto da quattro soggetti. A seguito delle dimissioni di un amministratore nel febbraio 2024, per effetto della clausola simul stabunt simul cadent l’organo amministrativo era rimasto in regime di prorogatio, con poteri limitati all’ordinaria amministrazione e facoltà di deliberare solo all’unanimità.
Dopodiché, nel gennaio 2025 il Tribunale ha accertato con decreto lo stato di scioglimento a causa dell’insanabile dissidio fra i soci e della conseguente impossibilità di funzionamento sia dell’assemblea che del consiglio di amministrazione.
Un mese dopo, uno dei due soci ha fatto ricorso per la nomina di un collegio di liquidatori, da individuarsi in soggetti esperti e qualificati, con mandato di evitare la disgregazione del complesso aziendale, e in subordine per la convocazione dell’assemblea al fine di adottare le deliberazioni di cui all’art. 2487 co. 1 c.c.
Costituendosi, l’altro socio, nel domandare in via principale la convocazione dell’assemblea al fine di nominare un nuovo consiglio di amministrazione o l’organo liquidatorio, ha richiesto di valutarsi in via preliminare “la rilevanza della disciplina in materia di Golden power e di adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla legge”.
Il Tribunale, prima di decidere sulle questioni di merito, si è dunque soffermato preliminarmente su tale richiamo, liquidandolo in due passaggi brevi ma meritevoli di attenzione:
- In primo luogo, il Tribunale evidenzia come non risulti “in alcun modo allegato e tanto meno provato che l’attività di ALFA GOMMA s.p.a. rientri fra quelle “di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale” di cui al DPCM attuativo della normativa in questione. A ciò si aggiunga che nessuna delle parti, e tanto meno la società che ha posto la questione, ha allegato o provato che gli effetti degli atti oggetto del presente procedimento sull’attività dell’impresa possano determinare “minaccia di grave pregiudizio per gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale””.
La domanda è: qualora vi fossero state opportune allegazioni, il giudice ordinario avrebbe deciso sulla rilevanza strategica, o addirittura sulla minaccia di grave pregiudizio, anche senza previa determinazione governativa ma solo sulla base dei presupposti delineati dalla legge? Sarebbe stato problematico. Peraltro, ci si chiede quali provvedimenti avrebbe dovuto adottare a seguito della valutazione della rilevanza della disciplina nel caso di specie. Invitare la società, o ordinare alle parti, di notificare la procedura di scioglimento? Va da sé che bisogna distinguere tra una eventuale cognizione dei presupposti oggettivi, come la strategicità della società rapportata ai settori e attivi di cui alla normativa primaria e secondaria, e quella sulla minaccia di grave pregiudizio. In questo secondo caso, trattasi del parametro discrezionalmente apprezzato dal governo al fine di decidere se intervenire o meno, sicché anche laddove fossero stati allegati elementi in tale senso, non si ritiene conferente il richiamo né qualsivoglia eventuale cognizione del Tribunale in merito. Si può discutere invece sulla possibilità, se vi fossero state adeguate allegazioni, di un eventuale accertamento della strategicità della target, e conseguente obbligo di notifica. Si ritiene pertanto comprensibile l’inciso sulla attività di rilevanza strategica, non anche quello sulla minaccia di grave pregiudizio, che è un elemento che rileva dopo, in fase di decisione governativa, e che di certo non incide sull’obbligo di notifica che è onere autonomo parametrato ai presupposti oggettivi del settore di rilevanza e della tipologia di operazione.
- Il secondo passaggio rilevante concerne la modalità di scioglimento della società. Afferma il Tribunale: “A ciò si aggiunga che lo stato di scioglimento della Società, diversamente da quanto previsto dalla lettera b) del primo comma dell’art. 1 del decreto legge sopra richiamato, è stato dichiarato non all’esito di una delibera assembleare, né è stato iscritto a Registro imprese per autonoma iniziativa del c.d.a. della Società, bensì è stato accertato e dichiarato da questo Tribunale all’esito di un procedimento ex art. 2485 c.c., su ricorso di un socio e amministratore, sicché si tratta di situazione che nella sua genesi non è in alcun modo sovrapponibile all’ipotesi prevista dalla disciplina della c.d. golden power”.
L’art. 1 comma 1 lett. b) fa riferimento a “delibere, atti o operazioni dell’assemblea o degli organi di amministrazione […] che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi […] compresi quelli aventi ad oggetto […] lo scioglimento di società”. In modo analogo, l’art. 2 comma 2 recita: “Qualsiasi delibera, atto o operazione […] che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto […] lo scioglimento della società”.
Il Tribunale con simile passaggio traccia una importante distinzione tra, da un lato, lo scioglimento deliberato dall’assemblea della Società o iscritto al R.I. per autonoma iniziativa del c.d.a. della Società, dall’altro lo scioglimento accertato dal Tribunale in sede di ricorso ex art. 2485 c.c., suggerendo che questo secondo caso non sarebbe sovrapponibile a quello previsto dalla normativa. In questo modo, uno scioglimento dichiarato dal Tribunale non sarebbe rilevante ai sensi della disciplina, a differenza dello stesso scioglimento semplicemente deliberato dall’assemblea o accertato dagli amministratori e iscritto al R.I. Trattasi di una prospettiva che, laddove simili casi dovessero ripresentarsi o essere conosciuti dal giudice amministrativo in sede di tradizionale giurisprudenza Golden Power, non è detto che verrà confermata, o quantomeno ci si permette di dubitarne. Difatti, lo stesso dato concreto, lo scioglimento, sfuggirebbe al raggio dei poteri speciali per il solo fatto di non essere deliberato dall’assemblea o iscritto dal c.d.a. nel R.I., ma accertato dal Tribunale in sede di ricorso ex art. 2485 c.c. Tale ultima ipotesi sarebbe così scoperta, ad esempio per una semplice paralisi degli amministratori, circostanza che non si sposa granché con la prospettiva sostanzialistica e teleologica che informa la disciplina.
Peraltro, a titolo conclusivo, ci si chiede come possa manifestarsi l’esercizio dei poteri speciali in caso di scioglimento, ipotesi ad ora mai riscontrata nella prassi. La ratio potrebbe essere quella di impedire che una società strategica, attiva in qualche settore critico che richiede continuità produttiva, si sciolga e avvii le procedure liquidatorie per arrivare alla cancellazione. Un tanto potrebbe incontrare un veto governativo, e sarebbe a questo punto interessante capire cosa seguirebbe a questo potenziale veto alla delibera di scioglimento o all’atto di iscrizione (imporre la continuazione della società?). Oppure, come si concretizzerebbero delle eventuali condizioni: un modo per porre dei paletti e indirizzare il processo liquidatorio in una certa direzione (non disgregare il complesso industriale etc.)?
Sono tante le domande. Va da sé che la ormai presenza strutturale del Golden Power sembra destinata ad incidere su sempre più aspetti della vita delle società, con possibili risvolti anche in sede di giurisdizione ordinaria. Elementi questi che dovranno essere monitorati e gestiti con cura.

