La Legge del più forte
rubrica mensile a cura di Luca Picotti
In questa rubrica ci siamo più volte occupati del caso Pirelli, seguendone in particolare i due principali snodi: dal takeover cinese del 2015 al Golden Power del 2023 sul rinnovo del patto parasociale, e da questo alla nuova Golden Power Corporate Governance del 2026. Dopo l’ultimo intervento ci sono stati almeno altri tre passaggi degni di nota: l’impugnazione da parte del socio cinese del dpcm 10 aprile 2026 innanzi al Tar Lazio; la discesa del socio cinese dal 34% al 20%, con cessione del 14% al veicolo Lumina Crown dell’investitore ceco Michal Strnad; il recente esercizio dei poteri speciali su un accordo di co-sviluppo tecnologico tra Pirelli e Abet HTS, ossia il tema centrale del presente articolo.
In via preliminare, per quanto concerne i primi due punti, si ribadisce quanto segue:
a) La strada del ricorso, tutt’ora pendente, è complicata e in salita, ma non del tutto scontata. I quattro profili su cui più si giocherà la partita sono: i presupposti oggettivi (con l’anomalia nel caso di specie di un trigger event che formalmente deriva da una prescrizione del provvedimento 2023 non contestata); la strategicità dell’asset (geometrie variabili di non facile sindacato, spece in relazione alla profondità tecnologica); la valutazione governativa sulla minaccia di grave pregiudizio e la conseguente scelta di esercitare i poteri (difficilmente sindacabile); la proporzionalità delle prescrizioni (compressione chirurgica, non sterilizzazione totale, dei diritti del socio: compromesso in rispetto del principio del minor sacrifico o sproporzionato?).
b) La decisione di scendere al 20%, nonostante il contenzioso in corso, significa accettare i mutamenti nei rapporti di forza e abbandonare qualsivoglia pretesa di controllo, focalizzandosi più sulla dimensione economica dell’investimento (cessioni a buon prezzo; utili). Sembra inoltre suggerire come dalle parti di Sinochem si riponga poca fiducia nella possibilità di ribaltare, o comunque ribaltare integralmente, la situazione attraverso la via giudiziaria. Davanti ad un board già insediatosi e che per tre anni sarà tale (non è ad ora impugnata la delibera di nomina), e delle chiare strategie già intraprese (es. investimenti verso gli Usa), nella consapevolezza poi di una giurisprudenza verso controparti cinesi abbastanza ostile (Syngenta; Manta) e della difficoltà di travolgere il provvedimento in toto (la censura parziale di alcune prescrizioni, in stile UniCredit, può non essere risolutiva), il socio cinese ha deciso allora di sfruttare la finestra di mercato per incassare e ridurre la propria quota. Rimane ovviamente l’interesse a contestare il GP (applicabile sino a che il socio cinese non scenderà sotto il 10%), ma è un passo chiaro che indica una rinuncia a essere il primo socio e avere il controllo di fatto (banalmente, tornare indietro ci sembra difficile se non impossibile).
Se questi due profili concernono i delicati equilibri all’interno della nuova Golden Power Corporate Governance, ultimi lasciti della partita tra socio cinese, socio italiano e governo italiano avviatasi nel 2023, il recente esercizio dei poteri speciali su Pirelli e Abet segna un passo ulteriore nella metamorfosi della società, con diverse implicazioni piuttosto rilevanti.
In un comunicato del 29 settembre 2026, Pirelli ha reso noto che il governo ha esercitato i poteri speciali, sotto forma di specifiche prescrizioni di carattere tecnico-organizzativo, in relazione alla notifica effettuata da Pirelli e Abet HTS, società piemontese attiva nelle progettazioni speciali, avente ad oggetto anche l’accordo per lo sviluppo congiunto di tecnologie finalizzate alla realizzazione di veicoli elettrici terrestri a guida remota da impiegare come mezzi di soccorso in superfici e ambienti particolarmente impervi ed estremi (l’”Accordo di Cosviluppo”).
Il DPCM, e questo è il passaggio centrale, ha considerato che rivestono rilevanza strategica per il sistema della difesa, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 2012, n. 21, l’attività svolta nel settore difesa sia da Pirelli che da ABET HTS, nonché l’Accordo di Cosviluppo.
Le implicazioni sono notevoli, perché si va a riconoscere una attività svolta nel settore della difesa da Pirelli, anche al di là del singolo Accordo di Cosviluppo con Abet, circostanza valorizzata dall’utilizzo dei termini evidenziati in corsivo (“anche”, “nonché”).
Sino ad ora Pirelli era reputata strategica solo ai sensi dell’art. 2, e in particolare in virtù degli asset di cui agli artt. 6 (Beni e rapporti nel trattamento, nell’archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili) e 9 (Beni e rapporti nei settori dell’intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie) del dpcm 179/2020. In sintesi, dati e tecnologie, come evincibile già dal primo comunicato del Governo nel 2023, in cui si menzionò per la prima volta i sensori cyber degli pneumatici prodotti da Pirelli, in grado di immagazzinare dati sensibili destinati a molteplici usi: «Tali sensori sono in grado di raccogliere dati del veicolo riguardanti, tra l’altro, gli assetti viari, la geolocalizzazione e lo stato delle infrastrutture. Le informazioni così raccolte possono essere trasmesse a sistemi di elaborazione cloud e super calcolatori per la creazione, tramite intelligenza artificiale, di complessi modelli digitali utilizzabili in sistemi all’avanguardia come Smart city e digital twin. La rilevanza di questa tecnologia Cyber è individuabile in una pluralità di settori: automazione industriale, machine to machine communication, machine learning, manifattura avanzata, intelligenza artificiale, tecnologie critiche per la sensoristica e attuatori, Big Data e Analitycs».
Con il recente DPCM Pirelli entra invece anche nell’alveo dell’art. 1, ottenendo così una blindatura ancora più radicale: difatti, riconoscere che la società svolge attività pure nel settore della difesa significa estendere lo scudo Golden Power nei suoi confronti anche a investitori europei e domestici. Prima di questo DPCM, una acquisizione di Pirelli da parte di una società europea non sarebbe stata intercettata dal Golden Power, non rientrando Pirelli né nei settori dell’art. 1 (difesa e sicurezza nazionale), né in quelli rafforzati dell’art. 2 (energia, trasporti, comunicazioni, agroalimentare, salute, finanziario), bensì disponendo solo di attivi strategici ai sensi dell’art. 2 comma 1-ter come meglio declinati agli artt. 6 e 9 del dpcm 179/2020, e per ciò solo rilevanti unicamente verso investitori extra-UE. Da oggi invece è diverso.
La metamorfosi politico-tecnologica è evidente: da normale produttore di pneumatici, a società di rilevanza strategica ai sensi dell’art. 2 in virtù di sensori, dati e tecnologie, sino a società di rilevanza strategica anche ai sensi dell’art. 1, in virtù dei risvolti in ambito militare di quelle stesse tecnologie. La possibilità di utilizzare determinati sensori per migliorare performance predittive e adattive in contesti estremi compresi quelli di guerra, nonché altre tecnologie di movimentazione nel suolo, a loro volta concretamente inglobate in veicoli a comando remoto realizzati tramite progettazioni speciali (es. quelle di Abet HTS), diventa essa stessa attività di difesa. Trattasi di una evidente estensione dell’art. 1, che già si riscontra da qualche anno, tale da intercettare non solo le realtà attive nel settore della difesa in senso stretto (chi produce materiali d’arma, droni e altri dispositivi militari), bensì tutta l’infrastruttura hardware e software che vi è dietro, sino alle tecnologie degli pneumatici di Pirelli.
Le tecnologie e la gestione dei dati di cui agli artt. 9 e 6 del dpcm 179/2020 vanno così a ibridarsi con l’art. 1, e relativi attivi di cui al dpcm 108/2014, in una delicata spirale che vede un intreccio sempre più fitto tra dati, tecnologie e applicazioni militari. I confini tra settori diventano sempre più sfumati, e si ricompongono secondo geometrie variabili a seconda del contesto geopolitico, industriale e tecnologico, nella cornice di una continua espansione del concetto di duplice uso: ogni tecnologia può, potenzialmente, essere usata in ambito di difesa e sicurezza. Non si guarda più solo al prodotto finale, ossia l’oggetto vero e proprio dell’attività di un’impresa di difesa, bensì all’intera infrastruttura sottostante e relativi utilizzi, potenziali, di ultima istanza. Con conseguenze ovviamente piuttosto problematiche.
Da ultimo, un appunto di carattere tecnico. Quando si utilizza, come è stato fatto anche qui, il concetto di duplice uso, lo si fa perlopiù in senso a-tecnico per rappresentare la classica situazione in cui una tecnologia sviluppata per gli pneumatici può, potenzialmente, sfociare in ambiti militari – e da qui, appunto, il duplice uso. Con applicazione, dunque, anche dell’art. 1, oltre che dell’art. 2. Questo è il caso di Pirelli a seguito dell’ultimo DPCM che ne ha riconosciuto la rilevanza anche in ambito di difesa (il comunicato è molto sintetico, dunque ci si basa soprattutto sui passaggi centrali riportati).
In termini tecnici, però, le attività a duplice uso, così come definite in sede di regolamento unionale, sono contemplate nel dpcm 179/2020, all’art. 12, e dunque nell’ambito della declinazione degli attivi di cui al comma 1-ter dell’art. 2, rilevanti solo verso investitori extra-europei: “Rientrano tra i beni e i rapporti di cui all’articolo 1 le attività economiche di rilevanza strategica aventi ad oggetto i prodotti a duplice uso indicati all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro”.
Il riferimento corretto dovrebbe essere al Regolamento (UE) 2021/821, che ha sostituito quello del 2009, ma i dpcm sugli attivi GP non sono mai stati aggiornati dopo la loro introduzione, nonostante la normativa lo preveda. In ogni caso, le attività economiche di rilevanza strategica aventi ad oggetto prodotti a duplice uso sono richiamate in sede di art. 12 del dpcm 179/2020, e non di dpcm 108/2024 sul settore difesa. Ferretti, ad esempio, è stata reputata strategica sia ai sensi dell’art. 2, e in ispecie art. 9 e proprio art. 12 dpcm 179/2020, oltre che art. 1 e dpcm 108/2024 per la divisione difesa. Pirelli, sino al recente DPCM, non ha avuto riconoscimenti ai sensi dell’art. 12 dpcm 179/2020, e l’ultimo intervento sembra limitato all’art. 1.
Sicché, la grande espansione del dual-use, come cifra di questa fase storica, andrebbe meglio chiarita in sede di definizione degli attivi, in relazione ai prodotti di difesa in senso stretto, alle infrastrutture hardware, software e tecnologiche che possono trovare applicazione in ambito militare a supporto dei prodotti di difesa in senso stretto, e prodotti a duplice uso così come definiti dall’allegato 1 del reg. (UE) 2021/821. Anche perché spesso oggi si utilizza la tecnica della doppia base giuridica, ossia, sia in ambito di notifica che soprattutto di esercizio dei poteri, si richiamano contemporaneamente art. 1 e art. 2. Però, stante la differenza in termini di soglie e investitori UE o extra-UE, tra settori art. 1, settori art. 2 rinforzati e settori art. 2 comma 1-ter, sarebbe auspicabile meglio definire i relativi confini, nei limiti di quanto si possa fare di fronte a una cornice industriale-tecnologica in continuo mutamento.
Per tornare al caso Pirelli, che sin dal 2023 definimmo come caso di scuola esemplificativo del passaggio dal mondo di ieri al mondo di oggi, l’approdo, anche se solo parziale, alla difesa ne determinerà una blindatura ancora più radicale, e ulteriori attenzioni alla nazionalità. Se da un lato ciò potrebbe essere ritenuto un fardello, dall’altro trattasi di una possibilità, sia per il governo che per il socio italiano, di usare in modo ancora più marcato la leva GP per fare pressione. E grazie all’art. 1 ciò potrà farsi anche rispetto a investitori infra-europei.
