La Legge del più forte
rubrica mensile a cura di Luca Picotti
Dopo un 2025 ricco sul fronte della giurisprudenza in materia di Golden Power, con quattro nuove sentenze, tre del Tar Lazio e una del Consiglio di Stato, anche il 2026 ha di recente conosciuto il primo arresto giurisprudenziale dell’anno. Trattasi della sentenza del Consiglio di Stato n. 2180/2026, pubblicata il 16 marzo 2026, che ha confermato il Tar Lazio n. 11160/2025 nel caso Manta Aircraft e, dunque, ha ritenuto legittimo il veto del governo alla joint venture tra la start-up italiana e la società cinese SAIG.
La vicenda è stata già affrontata in questa sede in relazione alla pronuncia di primo grado del Tar Lazio e ha ad oggetto uno dei due veti posti dall’esecutivo italiano nell’anno 2024: in particolare, il 29 ottobre 2024 il governo aveva esercitato il potere di veto sul progetto di collaborazione fra la start-up italiana Manta Aircraft s.r.l. e la società cinese Shenyang Aviation Industry Group Co. Ltd. (SAIG), avente ad oggetto la costituzione in Cina di una Joint Venture, detenuta dalle stesse Manta Aircraft e SAIG, finalizzata al finanziamento delle attività di sviluppo e costruzione di due prototipi civili del velivolo denominato “ANN Plus”, destinato al trasporto di passeggeri tra una regione e l’altra della Cina.
Il provvedimento, impugnato da Manta Aircraft, è stato dapprima ritenuto legittimo dal Tar Lazio, per le ragioni già ripercorse, e di recente è stato confermato dal Consiglio di Stato con una pronuncia interessante su cui merita soffermarsi. Non tanto per il carattere innovativo, atteso che di base conferma quanto già statuito dal giudice di primo grado, quanto per la cristallizzazione di alcuni principi e tendenze.
In particolare, il Consiglio di Stato conferma i seguenti punti:
– L’operazione non è riconducibile agli investimenti in entrata e la circolazione dei capitali (art. 63 TFUE), bensì ad un investimento in uscita o, meglio, ad un trasferimento all’estero di un asset (know-how tecnologico), a riprova di quanto qui si sostiene da tempo, ossia che il Golden Power vada oltre il classico meccanismo di foreign direct investment screening – grazie al focus sulle operazioni endosocietarie e le delibere di trasferimento di asset, intercettate dagli artt. 2 comma 2 e 1 comma 1 lett. b.
– Si ribadisce la costituzionalità del Golden Power, inteso come un controllo sull’attività economica “che non la rende a priori impossibile”, ma che si limita, “in casi determinati”, a intervenire sugli assetti societari a tutela dell’interesse nazionale.
– Si riconosce anche in questa sede, a giustificare l’esercizio dei poteri ai sensi dell’art. 1, non tanto l’attualità dell’asset nella sua componente militare, che non trova invero ancora riscontro, ma la mera potenzialità, ossia che “l’essenza del progetto” rende “un uso militare non impossibile a priori”; a sostegno di un tanto, si riporta addirittura l’esempio storico degli aerei da bombardamento dichiaratamente sviluppati come aeroplani civili da ‘trasporto veloce’ allo scopo di aggirare i divieti di riarmo imposti dal Trattato di Versailles. Da qui la conferma della rilevanza dell’operazione ai sensi dell’art. 1, nonostante la joint-venture fosse espressamente finalizzata alla costruzione e sviluppo di prototipi civili.
– Si ripercorre la cornice del sindacato del giudice: “pieno ed effettivo, anche in casi come questo, dove vi è un ampio margine di discrezionalità, peraltro bilanciato da una adeguata determinazione, legislativa e regolamentare, dei presupposti per emanarlo”. Un passaggio che fotografa le due componenti, quella discrezionale della decisione, difficilmente sindacabile se non per manifesta irragionevolezza, e quella relativa ai presupposti oggettivi (istruttoria, operazione, asset etc.), ove il sindacato del giudice appare senz’altro più rigoroso (vedasi il recente arresto del Consiglio di Stato nel caso Cedacri). Anche se, sul punto, va detto che si è mantenuta una certa flessibilità nell’interpretazione del concetto di asset strategico, andando ad anticipare il raggio della tutela alla mera dimensione potenziale (il possibile sviluppo del know-how della start-up).
– Si afferma poi infine come la minaccia di grave pregiudizio abbia “per definizione natura potenziale” e che nel caso di specie appare logico, e manifestazione di corretto esercizio della discrezionalità, “ritenere un potenziale pregiudizio nell’operazione che sostanzialmente priverebbe il nostro Paese del controllo sulla relativa tecnologia” (ribadendo che sarebbe stato difficile, se non impossibile, fare rispettare eventuali prescrizioni, atteso che l’attività si sarebbe svolta in territorio cinese).
Sulla prospettiva della tutela meramente potenziale secondo il criterio di massima precauzione, si rimanda a quanto già scritto in sede di commento alla sentenza del Tar e che trova riscontro anche dopo la pronuncia del Consiglio di Stato:
Appare evidente l’interpretazione flessibile del concetto di strategicità, probabilmente facilitata, anche in sede di conferma giurisdizionale, dalla presenza di una controparte cinese, ma non per questo meno problematica. Difatti, il governo ha reputato strategica una start-up sostanzialmente inattiva, focalizzandosi su un know-how ancora solo potenziale. Non solo: ha ritenuto l’operazione rilevante per la sicurezza e difesa nazionale nonostante il progetto fosse esplicitamente finalizzato alla produzione di velivoli civili, sulla sola base di una eventuale, futura utilizzazione in campo militare di tale patrimonio tecnologico. In sostanza, il governo, esercitando le prerogative affidategli da una normativa che intercetta non solo gli investimenti esteri ma qualsivoglia operazione di trasferimento di asset strategici, ha inteso bloccare, in via preventiva e secondo il criterio di massima precauzione, un progetto ancora solo embrionale di condivisione di know-how. Non un asset attuale, bensì solo potenziale: l’eventuale sviluppo del velivolo; l’eventuale proprietà intellettuale in capo alla joint venture; gli eventuali futuri utilizzi in campo militare. Una mera possibilità espunta alla radice.
Per il resto, si può dire che rispetto a casi che vedono soggetti extra-UE (cinesi in particolare), la presenza di tecnologie e potenziali intersezioni con la difesa, si conferma un orientamento sensibile agli interessi pubblici, in linea con la giurisprudenza Syngenta. Il sindacato sulla decisione discrezionale – l’utilizzo del veto per fare fronte alla avvertita minaccia di grave pregiudizio – si limita a riconoscere le valutazioni governative, che, laddove non manifestamente irragionevoli, e in assenza di vizi preliminari sul fronte dei presupposti oggettivi, appaiono sufficienti a legittimare l’intervento. Sebbene le vicende siano diverse e difficilmente paragonabili, questo ulteriore arresto potrebbe suggerire una divaricazione tra una giurisprudenza più incisiva nei casi di interventi in operazioni intra-UE e una più sensibile agli interessi pubblici nei casi di interventi con controparte extra-UE. Non è ancora una tendenza palpabile, considerato appunto che i casi sinora emersi sono troppo differenti (in alcuni si sono censurati i presupposti oggettivi; in altri l’irragionevolezza di alcune prescrizioni; in altri ancora, attesa la correttezza della dimensione oggettiva-preliminare, si è dato atto della decisione discrezionale governativa), ma la cornice delle libertà dei Trattati, unita alla maggiore difficoltà di individuare rischi di sicurezza nazionale in operazioni intra-UE, sono elementi destinati a influenzare il diverso approccio della giurisprudenza. Così come, dall’altra parte, la presenza di investitori extra-UE, una eventuale assenza di reciprocità e i criteri di individuazione dei rischi per la sicurezza nazionale da valutarsi anche in base alle posizioni della UE stessa, sono elementi che confermano una diversa sensibilità verso certe operazioni con controparti cinesi o di altri paesi extra-UE non direttamente alleati. In altre parole, e a titolo di mera suggestione conclusiva, è lecito dubitare che un veto in analoga joint-venture con controparte europea avrebbe superato con la stessa facilità il vaglio giurisprudenziale, a partire dalla lettura molto estesa che vede il mero know-how potenziale della start-up come asset strategico e la mera possibilità a priori di risvolti militari come ragione sufficiente a fare scattare l’art. 1. Ma magari non sarebbe nemmeno stato posto in tale circostanza, a riprova dell’utilizzo ad oggi comunque cauto e ragionato, salvo limitati casi, dei poteri speciali.

